Assilea VS Agenzia delle Entrate: 1 a 0

assilea contro agenzia entrate

Roma – La Corte di Cassazione si è pronunciata dando ragione all’Assilea, l’associazione delle società finanziarie che operano, tra l’altro, nel leasing nautico.

L’oggetto del contendere tra Assilea e Agenzia delle Entrate era l’anticipo sui contratti di leasing nautico che godono della agevolazione del 50% sull’iva.

L’Agenzia delle Entrate riteneva che un anticipo troppo alto era segno che il contratto veniva stipulato solo allo scopo di avere un vantaggio fiscale nell’acquisto e non per il noleggio del mezzo tramite leasing, ragione per la quale l’agevolazione era stata creata.

Sulla base di questa interpretazione le società di leasing erano costrette ad accettare solo anticipi ridotti (30%) su contratti a breve termine. Per alzare l’entità dell’anticipo bisognava allungare il periodo di leasing.

L’impossibilità di avere anticipi elevati su contratti brevi, portava le società finanziarie a limitare molto la possibilità di leasing agli utenti.

Ora che la Cassazione ha determinato che l’anticipo del 50% su un contratto di leasing anche breve con una quota di riscatto anche minima, è perfettamente legale, dovrebbe allentare un po’ le maglie del leasing a permettere di ottenere un contratto di leasing a 36 mesi più facilmente.

Altra cosa molto importante è che la corte di Cassazione ha determinato che anche nel caso l’anticipo sia conferito alla società finanziaria sotto forma di un’imbarcazione data in permuta, l’agevolazione dell’iva va applicata all’intero valore dell’anticipo oltre che ai canoni, mentre prima l’Agenzia delle Entrate riconosceva valida l’agevolazione solo su anticipi che non contemplavano una permuta.