Cosa fare per non farci trovare impreparati in una lite con il cantiere che ripara la nostra barca.

lite cantiere navale

Il nuovo codice della nautica da diporto ha tralasciato di disciplinare i contratti di rimessaggio ed ormeggio che a tutt’oggi risultano privi di apposita disciplina normativa, continuando pertanto ad atteggiarsi come contratti atipici. Ciò comporta, nella prassi, un notevole squilibrio contrattuale tra le parti che si riverbera molto spesso in problematiche che approdano sui banchi di giustizia perché non previste in sede contrattuale. In genere, quando si consegna la propria imbarcazione ad un cantiere per affidargli lo svolgimento dei classici lavori invernali o di preparazione alla stagione estiva, difficilmente si concordano per iscritto le modalità di esecuzione e le tecniche delle opere da eseguire o i prodotti da usare, ma tutt’al più si indica unicamente il prezzo finale. Questa superficialità di pattuizione degenera molto spesso in discussioni e controversie tra l’armatore ed il cantiere che potrebbero tranquillamente evitarsi con un semplice accordo scritto con il quale si da atto delle volontà delle parti. Infatti, anche se tale richiesta può apparire inizialmente sgradevole e di sfiducia, sicuramente mette in chiaro sin dall’inizio talune circostanze che possono essere causa di liti. A titolo esemplificativo è sempre opportuno dare atto: dello stato di fatto in cui l’imbarcazione viene consegnata al cantiere; dei prodotti utilizzati per eseguire determinati lavori, come il trattamento antivegetativo della carena; del tipo di invaso sul quale viene adagiata la barca; della possibilità di un varo anticipato rispetto alla data pattuita. Sotto un profilo giuridico, il rimessaggio presso un cantiere nautico della propria imbarcazione, si distingue da un contratto di ormeggio o custodia, in quanto da luogo ad una forma negoziale atipica rimessa alla autonomia contrattuale delle parti, e trova un riconoscimento giuridico nel contratto di deposito, misto, molto spesso, a un contratto di appalto. La Corte di Cassazione ha stabilito che nel rimessaggio, il depositario, ha l’obbligo di custodire con diligenza il bene consegnato ed ha sancito la sua responsabilità nell’ipotesi di furto del bene in custodia con un richiamo esplicito all’articolo 1768 del codice civile. Si presume in sostanza che la colpa del danno sia a carico del depositario il quale dovrà dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza. In altre parole in questo caso l’onere della prova sarà a carico del cantiere e sarà maggiore rispetto al semplice contratto di deposito.

Danni in cantiere
Può accadere che il cantiere di riparazione nel fare dei lavori arrechi danno alla barca, per evitare che tale situazione degeneri in una causa per danni o se lo fa di rischiare di non vedere riconosciuto il proprio diritto, dobbiamo cautelarci preventivamente attraverso poche ma chiare regole di condotta.

La polizza
Quando si consegna la barca in un rimessaggio è opportuno, confrontare la propria polizza assicurativa con quella del cantiere e darne atto in forma scritta. Infatti, la casistica di sinistri avvenuti all’interno degli spazi del cantiere è elevata per quantità e varietà e pensare di prevedere ogni tipo di evento è difficile, perciò in forma prudenziale è opportuno sapere se la polizza del cantiere copra ogni tipo di evento, sia esso accidentale o non, meteorologico, di terzi, e ancora copra anche eventuali furti di beni presenti a bordo e non facenti parte della barca stessa e così via. Molto spesso la polizza assicurativa della propria imbarcazione prevede una clausola di esonero di responsabilità ribaltando sul custode (Cantiere) ogni tipo di obbligazione. In altri termini, la compagnia che ha assicurato la barca può non corrispondere alcuna somma all’armatore o a terzi ribaltando sul cantiere, la responsabilità del danno causato e conseguentemente il pagamento dello stesso. Non sempre, però, i cantieri hanno polizze che garantiscono tutti i tipi di danno, costringendo l’armatore ad agire giudizialmente per l’ottenimento del risarcimento in presenza di polizze prive di tutela. Accertatesi che la polizza del cantiere sia adeguata e possa intervenire dove la propria non interviene.

La consegna della barca
Bisognerà accertarsi che il cantiere non possa imputare un possibile danno alla barca da lui provocato a un evento precedente scaricandosi in questo modo di ogni responsabilità. Per evitare questa situazione, l’armatore, nel momento in cui consegna la barca al cantiere per l’effettuazione dei lavori deve chiedere a questo una dichiarazione scritta dello stato di fatto in cui si trova la barca. A danno avvenuto Nel malaguarato caso in cui in cantiere, durante i lavori, si verifichi un danno è fondamentale cristallizzare la situazione all’interno del cantiere prima di prendere in consegna la barca. Il consiglio è quello di convocare un perito nautico in cantiere che prenda visione del danno e stabilisca a suo parere la dinamica che lo ha determinato. Il tutto sarà poi riportato su di una perizia giurata. Questo deve avvenire prima di riprendere in consegna la barca.

Accesso ai terzi
Altro aspetto da definire in via preventiva è la possibilità di consentire a terzi di accedere nell’area di cantiere per effettuare interventi sulla imbarcazione prevedendo anche una apposita copertura assicurativa ovvero una eventuale manleva della responsabilità del cantiere sugli interventi effettuati.

Il diritto di ritenzione
Il diritto di ritenzione consiste nella facoltà di trattenere un bene altrui a fronte dell’inadempimento della controparte, configurando una forma di tutela forzosa e privata. Nei rapporti con un cantiere può accadere che la spesa finale del servizio prestato si discosti dal preventivo concordato con l’armatore generando controversie sul conseguente pagamento. Al verificarsi di questa ipotesi il cantiere può esercitare il diritto di ritenzione, così come riconosciuto dal nostro ordinamento, trattenendo l’imbarcazione sino all’avvenuto pagamento del servizio prestato e se l’inadempimento persiste può addirittura procedere alla vendita del bene in asta giudiziaria. Gli armatori, sovente, per non pregiudicarsi la vacanza accettano ob torto collo, la richiesta del cantiere senza perciò entrare in contestazione. Tuttavia, è opportuno sapere che, anche in presenza di pagamento avvenuto, il diportista può comunque agire nei confronti del cantiere per la restituzione delle somme corrisposte e a suo parere non dovute, garantendosi comunque la vacanza. Fondamentale sapere che in caso di avvenuta consegna del bene il cantiere non può più esercitare tale diritto, anche dopo pochi istanti e anche se l’imbarcazione sia ancora all’interno del porto, infatti la condizione per l’esercizio del diritto di ritenzione è che il bene si trovi ancora presso l’area di cantiere. Cosi come i lavori eseguiti presso il proprio posto barca non consentono la possibilità di esercitare la ritenzione da parte di colui che li ha eseguiti.

Il diritto di ritenzione nella compravendita
Nel caso di acquisto di una barca d’occasione che si trova in rimessaggio è opportuno farsi rilasciare, prima della conclusione della vendita, una dichiarazione scritta da parte del cantiere attestante le somme eventualmente dovute dal venditore. Infatti, in tal caso è opportuno concordare nel contratto di vendita la detrazione dal prezzo delle somme dovute al cantiere e non consentire al venditore di ottemperavi successivamente. Infatti, laddove queste non vengano corrisposte, si legittimerebbe l’esercizio del diritto di ritenzione sulla barca da parte del cantiere, anche successivamente alla definizione del contratto di vendita. Invero, quando si procede all’acquisto di una barca usata, è quanto mai opportuno avvalersi non solo dell’opera di un perito per verificare la congruità del prezzo e lo stato di fatto in cui versa, ma accertarsi presso il cantiere di appartenenza che opere di rimessaggio siano state eseguite e soprattutto se siano state pagate. Di quest’ultima circostanza, è buona norma averne traccia scritta, cioè una dichiarazione dello stesso cantiere che non ha più nulla a che pretendere, in caso contrario farsi dare il conteggio del saldo da pagare affinché possa essere detratto dal prezzo di vendita della barca.

Conclusioni
In definitiva per evitare ogni tipo di problema è opportuno predisporre un vero e proprio contratto con il cantiere avente ad oggetto un preventivo di spesa e la previsione di ogni tipo di prestazione ed evento che possa incidere sui servizi prestati, nonché dare atto delle polizze assicurative presenti e soprattutto dare atto dello stato di fatto in cui la barca viene data in consegna. Il cantiere non ha nessun interesse nel cercare di creare problemi al suo cliente, ma se le regole sono chiare e ben definite prima di iniziare un rapporto, questo sarà sicuramente più felice e meno problematico.

I DANNI PIU’ FREQUENTI
La casistica vuole che i lavori che più di ogni altro sono oggetto di controversie tra quelli che fa un cantiere di riparazione, siano i lavori sul motore, in particolare la revisione. Questi si prestano a una notevole lievitazione del preventivo, perché durante la lavorazione possono emergere problemi prima non visibili. Una valvola da sostituire, una testata da rifare. A questi si aggiungono poi gli atti di superficialità da parte dei lavoratori del cantiere o delle ditte esterne che lavorano per conto del cantiere: non si rimette l’olio del motore nella coppa, si puliscono alcuni iniettori e non altri, si trascura di cambiare la girante. I problemi sul motore, purtroppo sono quelli più difficili da farsi riconoscere in tribunale perché di questi, nel 90% dei casi, ci si accorge una volta che la barca è stata consegnata e ha navigato per un po’. Dimostrare che quando la barca è uscita dal cantiere nella coppa dell’olio non c’era liquido, non è facile. Anche accorgersene prima che ci siano danni alla testata non è facile, o quando si accende il motore i cicalini o gli allarmi ci avvertono dell’anomalia, o, se come accade spesso, questi non funzionano, ci si accorgerà del danno solo quando si vedrà salire rapidamente la temperatura dell’acqua. A seguire ci sono i lavori di osmosi. Affidare una sabbiatrice a un operaio non esperto, non in grado di regolare bene la macchina e usarla modulando la pressione allo stesso modo su tutto lo scafo, può creare dei danni seri alla carena. Questi danni, fortunatamente, sono dimostrabili più facilmente e sarà più facile farseli riconoscere.

ARTICOLI DEL CODICE
1) Art. 1766 c.c. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
2) Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
3) La Corte di Cassazione ha affermato il principio che qualora il contratto di rimessaggio preveda tra le obbligazioni anche quella di custodia dell’imbarcazione, il rapporto è assimilabile ad un deposito con prestazioni accessorie, con la conseguenza che il depositario sarà tenuto a provare che eventuali danni o avarie della cosa affidatali è dipeso da fatti a lui non imputabili.
4) Art. 2756 c.c. (Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento) I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.